Art. 13.
(Ufficio per la cooperazione allo sviluppo).

      1. Qualora venga deciso un programma di cooperazione allo sviluppo, nel Paese

 

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destinatario dell'intervento è istituito, presso l'ambasciata di riferimento, un ufficio per la cooperazione allo sviluppo al quale è assegnato il competente addetto alla cooperazione.
      2. Esclusivamente nei casi in cui l'intervento deciso ai sensi del comma 1 richiede un elevato livello di gestione, può essere inviato più di un addetto alla cooperazione.
      3. Al termine del progetto, l'ufficio istituito ai sensi del comma 1 viene chiuso.